Descrizione
Il Comune informa la cittadinanza che, in attuazione dell’art. 8 della Legge 9 ottobre 2026, n. 180, è prevista l’istituzione dell’elenco comunale degli elettori fuori sede, finalizzato a consentire, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, l’esercizio del diritto di voto nel Comune di temporaneo domicilio.
La nuova disciplina è stata illustrata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT), con la circolare n. 65 del 15 ottobre 2026, recante le istruzioni operative per gli uffici elettorali comunali.
Di seguito si riportano le principali informazioni relative ai destinatari della misura, alle consultazioni interessate, ai requisiti richiesti e alle modalità di presentazione della domanda.
1. A quali consultazioni si applica il voto fuori sede
La possibilità di votare nel Comune di temporaneo domicilio riguarda esclusivamente le seguenti consultazioni elettorali e referendarie:
- elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
- referendum abrogativi previsti dall’art. 75 della Costituzione;
- referendum costituzionali previsti dall’art. 138 della Costituzione.
La disciplina non si applica alle elezioni regionali e alle elezioni amministrative comunali.
2. Chi può presentare domanda e quali sono i requisiti
Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco comunale degli elettori fuori sede gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune italiano che, in occasione delle consultazioni previste dall’art. 8 della Legge 9 ottobre 2026, n. 180, si trovino temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale, nei casi e alle condizioni di seguito indicati.
A) Elettori fuori sede per motivi di studio o di lavoro
Gli elettori che, per motivi di studio o di lavoro, sono temporaneamente domiciliati in un Comune appartenente a una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono presentare domanda per votare nel Comune di temporaneo domicilio, purché la permanenza prevista in tale Comune sia di almeno nove mesi.
Per questa categoria sono previste le seguenti scadenze:
- Domanda entro il 31 dicembre di ciascun anno: gli elettori che possiedono già i requisiti richiesti possono chiedere l’iscrizione nell’elenco per poter votare, nel Comune di temporaneo domicilio, alle consultazioni elettorali e referendarie che si svolgeranno nell’anno successivo.
- Domanda successiva al 31 dicembre: qualora la condizione di elettore fuori sede si realizzi dopo tale data, la domanda può essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui risultano soddisfatti i requisiti previsti dalla legge e, in ogni caso, non oltre il 45° giorno antecedente la data della consultazione. In questo caso, l’iscrizione è finalizzata all’esercizio del voto nelle consultazioni che si svolgeranno nello stesso anno.
B) Elettori fuori sede per motivi di cura
Possono presentare domanda anche gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, comprendente la data della consultazione elettorale o referendaria.
La prestazione sanitaria deve essere effettuata presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente a una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l’interessato è iscritto.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 45° giorno antecedente la data della consultazione e consente, in caso di accoglimento, di votare nel Comune di temporaneo domicilio per la consultazione interessata.
C) Caregiver familiari e familiari che assistono minori sottoposti a cure
La medesima possibilità è riconosciuta:
- agli elettori che rivestono la qualifica di caregiver familiare, ai sensi dell’art. 1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che prestano attività di cura e assistenza, per un periodo di almeno tre mesi comprendente la data della consultazione, in favore di una persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale;
- ai genitori e ai familiari conviventi di un minore che, per il medesimo periodo di almeno tre mesi comprendente la data della consultazione, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza al minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale.
Anche per queste categorie la domanda deve essere presentata non oltre il 45° giorno antecedente la data della consultazione, allegando la documentazione necessaria a comprovare la condizione dichiarata.
3. Istituzione e durata dell’elenco comunale
L’elenco degli elettori fuori sede è tenuto e aggiornato dall’Ufficio Elettorale del Comune di temporaneo domicilio.
L’iscrizione nell’elenco ha durata annuale: l’elettore che intende votare fuori sede anche nell’anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.
L’iscrizione non modifica la residenza anagrafica dell’interessato né comporta il trasferimento dell’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di temporaneo domicilio.
Per poter usufruire del voto fuori sede è necessario presentare l’apposita domanda al Comune competente (quello di temporaneo domicilio), secondo le procedure e le scadenze previste.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda è presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumenti telematici (comma 6). Essa contiene l’indirizzo completo del temporaneo domicilio e, auspicabilmente, un recapito di posta elettronica.
4. Modalità di presentazione della domanda
La domanda di iscrizione deve essere presentata al Comune di temporaneo domicilio, utilizzando l’apposito modello ministeriale.
La richiesta può essere presentata:
- personalmente, presso l’Ufficio Elettorale del Comune;
- per via telematica, attraverso i recapiti e le modalità indicate dal Comune.
Alla domanda di iscrizione nell’elenco annuale degli elettori fuori sede sono allegati:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).
La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell’articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall’articolo 71.
Revoca. La domanda di iscrizione nell’elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (comma 6). Il Comune che riceve la revoca cancella l’elettore dall’elenco e ne dà notizia al Comune di iscrizione elettorale, perché rimuova l’annotazione.
5. Verifica della domanda e comunicazioni all’interessato
Istruttoria. Il Comune di temporaneo domicilio verifica:
- Il rispetto dei termini di presentazione della domanda di iscrizione;
- l’appartenenza del Comune di iscrizione elettorale a una Regione diversa;
- la durata minima della permanenza (nove mesi) o della sua cura o assistenza (tre mesi) e, per i commi 4 e 5, che la data della consultazione ricada nel periodo;
- la completezza della documentazione allegata.
Non ammissione. Se l’elettore non soddisfa i requisiti che legittimano il voto “fuori sede” il Comune di temporaneo domicilio gliene dà comunicazione motivata e, in tal caso, potrà votare nel Comune nelle cui liste è ordinariamente iscritto (comma 9).
Assegnazione alle sezioni. Gli elettori ammessi al voto “fuori sede” sono distribuiti nelle sezioni ordinarie, secondo un criterio di prossimità territoriale al temporaneo domicilio e, di norma, in numero non superiore al 10 per cento degli elettori iscritti nella sezione (comma 10).
Attestazione di ammissione. Entro il decimo giorno antecedente la consultazione il Comune di temporaneo domicilio rilascia all’elettore ammesso un’attestazione di ammissione al voto con il numero e l’indirizzo della sezione assegnata (comma 8). L’attestazione può essere inviata anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici.
6. Documentazione e informazioni
Per approfondire la nuova disciplina e scaricare il modello ufficiale di domanda, si invita a consultare i seguenti documenti:
7. Contatti
Per ulteriori informazioni, per verificare i requisiti richiesti e per conoscere le modalità di presentazione della domanda, gli interessati possono rivolgersi a:
Ufficio Elettorale del Comune di Miradolo Terme
- Indirizzo: Piazza del Comune , n. 2/C
- Telefono: 0382 77014 int. 3
- PEC: protocollo@pec.comune.miradoloterme.pv.it
Si invita la cittadinanza interessata a prendere visione della documentazione ministeriale e a seguire gli aggiornamenti pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
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Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2026, 17:11