Descrizione
Elezioni Amministrative 2026 – Istruzioni per la Presentazione delle Candidature
In vista delle elezioni per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Miradolo Terme, previste per domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, si forniscono le seguenti istruzioni operative per la preparazione e la presentazione delle candidature, elaborate sulla base della normativa vigente e della giurisprudenza rilevante.
Quando e Dove si Presentano le Candidature
Le candidature alla carica di Sindaco e le relative liste di candidati consiglieri devono essere presentate presso l'Ufficio Elettorale del Comune.
I termini perentori per la presentazione sono i seguenti:
DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 20:00 DEL 24 APRILE 2026
DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00 DEL 25 APRILE 2026
Sottoscrizione delle Liste: Obblighi e Modalità
La presentazione di una lista di candidati deve essere supportata da un numero minimo di sottoscrizioni da parte degli elettori del comune, al fine di assicurare la serietà dell'iniziativa elettorale e la sua rappresentatività.
Per il Comune di Miradolo Terme, rientrando nella fascia demografica "da 2.001 a 5.000 abitanti", la legge richiede la raccolta di un numero di firme compreso tra un minimo di 30 e un massimo di 60.
Le firme dei sottoscrittori devono essere raccolte su appositi moduli che, a pena di invalidità, devono contenere i seguenti elementi essenziali:
- Il contrassegno di lista, riprodotto in forma grafica e non meramente descritto.
- Il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati alla carica di consigliere comunale e del candidato alla carica di Sindaco collegato;
- Il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi.
Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della Legge n. 53/1990 (i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco).
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e deve attestare che la firma è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. Devono essere indicate le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale, che apporrà la propria firma e il timbro.
La mancanza di tali elementi, in particolare della data completa, rende invalida l'autenticazione.
Composizione delle Liste e Rappresentanza di Genere
Ogni lista deve essere collegata a un candidato alla carica di Sindaco e deve da un minimo di 9 a un massimo di 12 candidati consiglieri.
Le norme sulla rappresentanza di genere si applicano esclusivamente alla composizione della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale. Il candidato alla carica di Sindaco non rientra in tale computo.
Principio Generale (Comuni fino a 5.000 abitanti): La legge stabilisce che nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi la violazione di tale obbligo comporta la ricusazione (esclusione) dell'intera lista da parte della Commissione Elettorale Circondariale [Corte Cost., sentenza n. 62 del 16 marzo 2022] [SENTENZA del Consiglio di Stato num. 5083 del 2022].
Il Contrassegno di Lista: Requisiti e Divieti
Il contrassegno è l'elemento grafico che identifica la lista sulla scheda elettorale. La sua funzione è garantire che l'elettore possa esprimere il proprio voto senza essere tratto in errore.
La Commissione Elettorale Circondariale ricusa i contrassegni che violano i seguenti divieti:
- Identità o Confondibilità: È vietato presentare contrassegni identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste o con quelli notoriamente usati da altri partiti.
- Simboli di Partiti Parlamentari: Non è ammesso l'uso di simboli o elementi caratterizzanti di partiti presenti in Parlamento se tale uso può trarre in errore l'elettore. Per utilizzare legittimamente il simbolo di un partito esistente, è necessario allegare una dichiarazione formale del presidente o segretario del partito (o loro delegati) che autorizzi l'uso del contrassegno.
- Simboli Religiosi: La legge vieta espressamente i contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa.
In caso di ricusazione, la Commissione assegna un termine ai delegati della lista per presentare un nuovo contrassegno.
I Delegati di Lista
Al momento della presentazione della lista, devono essere indicati i nominativi di due delegati, uno effettivo e uno supplente.
Cause di Ineleggibilità e Incandidabilità
Ineleggibilità: Riguarda situazioni personali o professionali (es. dipendenti comunali, titolari di rapporti economici con l'ente) che, se non rimosse prima della presentazione delle candidature, portano alla decadenza dalla carica dopo l'elezione, su delibera del Consiglio neoeletto.
Incandidabilità: Deriva da condanne penali definitive per reati gravi (es. mafia, delitti contro la P.A.). A differenza dell'ineleggibilità, è una causa ostativa alla candidatura stessa. La verifica è effettuata in via preventiva dalla Commissione Elettorale Circondariale, che dispone la cancellazione del candidato dalla lista. Se l'incandidabile è il candidato sindaco, l'intera lista collegata viene ricusata.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La presentazione delle candidature richiede i seguenti documenti:
- Atto di presentazione della candidatura a Sindaco e della lista dei candidati consiglieri, sottoscritto dal numero richiesto di elettori.
- Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per ogni candidato (sindaco e consiglieri), complete di data e luogo.
- Dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di cause di incandidabilità per ogni candidato.
- Certificati di iscrizione nelle liste elettorali di tutti i candidati e dei sottoscrittori.
- Programma amministrativo del candidato sindaco, che verrà affisso all'albo pretorio.
- Modello del contrassegno di lista in formato cartaceo e digitale.
Si raccomanda di consultare le pubblicazioni ufficiali del Ministero dell’Interno per ulteriori dettagli e per la modulistica aggiornata, monitorando eventuali nuove istruzioni.
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Ultimo aggiornamento: 14 aprile 2026, 13:27